Durante l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche, ormai obbligatorie per aziende e Pubbliche Amministrazioni, possono sorgere dubbi comuni. Uno di questi è relativo a errori nella compilazione del numero progressivo e/o della relativa data.
Non si tratta però di mancanze pericolose: vediamo l'origine esatta di questo problema, ed esaminiamo come comportarsi nel caso sopraggiunga.
Prima di presentare la soluzione, definiamo per bene il problema. L'errore di numerazione progressiva non va confuso con altri simili, che potrebbero presentare decorsi legali molto più complessi. In questo caso, parliamo di un semplice errore nella numerazione progressiva delle fatture o, se vogliamo vederlo da un altro punto di vista, un errore di inversione delle date.
Alcuni casi potrebbero essere i seguenti.
Molti anni fa, con i sistemi solo analogici, queste dimenticanze avevano un impatto diverso. A fronte di un normalissimo controllo, un numero progressivo mancante poteva scatenare il sospetto di azioni irregolari. Ad esempio, un annullamento della fattura col numero assente, per nascondere il suo importo dal totale imponibile. Questo avrebbe portato a fastidiose perdite di tempo per le verifiche del caso.
Il panorama attuale offre garanzie decisamente migliori: l'avvento della digitalizzazione e delle fatture elettroniche-> ha pressoché eliminato questa seccatura. Oggi è il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate a determinare se la fattura elettronica risulta emessa. Inoltre, il Sistema gli fornisce un numero univoco che la identifica, senza possibilità di doppioni.
Grazie a questo aggiornamento, il numero progressivo inserito dall'emittente assume un'importanza soltanto relativa. Diventa infatti un metodo usato per mantenere il proprio conto, ma non è determinante a fini legali.
È lo SDI a fare in modo che non possano esistere due documenti contrastanti, e grazie ai software per la fatturazione elettronica-> integrati ai gestionali documentali l'interscambio con l'AdE diventa immediato.
La legge ci chiarisce ancor più la situazione, togliendoci ogni paura. Il Decreto Legislativo 472/1997-> si occupa di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, e l'articolo 6 descrive proprio le cause di non punibilità.
Quella che ci interessa è contenuta al comma 5-bis, che recita:
Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Non esiste una legge che imponga la successione diretta tra data e numero progressivo e, in più, lo sbaglio in esame rientra proprio nella non punibilità descritta dal comma.
Questo errore, quindi, non è in alcun modo pericoloso o sanzionabile ed è sufficiente emettere una nota di credito per riemettere la fattura con numero corretto, tra l'altro, non si eliminerebbe.
Ma ciò non ha alcuna importanza: per il salto di numerazione non è necessario intraprendere alcun tipo di azione, poiché si tratta di uno sbaglio solo formale e non sostanziale.