Chi lavora immerso nel mondo digitale comprende, ogni giorno, l'importanza dei dati informatici di qualunque genere.
Questi dati possono rappresentare un elemento fondamentale anche in ambito giuridico, sia in caso di contenziosi che di semplici contratti.
Per questo, negli anni ci si è posti sempre di più il problema di come considerarli: da qui si arriva alla definizione di documento informatico, affrontata anche a livello internazionale.
Tra Italia ed Europa: una definizione incrociata di documento digitale
È necessario partire dalle documentazioni con maggior voce in capitolo.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale-> (CAD) indica il documento digitale come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Questa definizione ne allarga il concetto anche a elementi che, a un primo impatto, non associamo al termine documento: registrazioni, e-mail ordinarie, messaggi di chat e altre tracce lasciate su un supporto informatico, durante la navigazione e le attività online.
A questo punto, per entrare nel discorso giuridico, esaminiamo il Regolamento UE n. 910/2014-> (detto eIDAS), punto di riferimento comunitario in termini di identificazione elettronica e servizi fiduciari digitali.
L'eIDAS afferma, all'articolo 46, che al documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici né l’ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica. Dobbiamo però chiederci fin dove arrivi il valore di quest'ammissibilità.
Gli elementi del documento: le firme elettroniche
Gli elementi identificativi che arricchiscono un documento informatico fanno la differenza nel peso del suo valore probatorio.
Ad esempio un documento privo di firma, pur rientrando nella definizione già citata, rimetterà quasi del tutto il suo valore alla corte: secondo l'art. 20 del CAD, infatti, sarà unicamente il giudice a stabilirne l'importanza e l'affidabilità (in relazione alla sua qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità).
Insomma, senza firma le garanzie previe sono molte meno. Certo alcune comunicazioni, come i messaggi di posta elettronica semplice, sono formalmente ritenute firmate perché l'identificazione dell'utente (login, password, area provata) è considerata una firma. Si tratta però di una firma elettronica semplice, dalla stessa validità volatile.
L'affidabilità è molto incrementata nel caso di un documento firmato digitalmente tramite una Firma Digitale, Firma Elettronica Avanzata o Firma Elettronica Qualificata->: in questi casi avrà la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Già questo elemento fa una grossa differenza in giudizio, ma sappiamo che il documento può essere ancora arricchito.
Gli elementi del documento: la marca temporale
In sé, la firma elettronica (anche in forme avanzate) o la casella di Posta Elettronica Certificata mancano di un ultimo, fondamentale elemento. In giudizio potrebbe infatti venire opposta la problematica temporale; per esempio, avanzando l'accusa di una firma scaduta o generata in seguito alla tempistica di riferimento.
Va quindi ricordata l'importanza del servizio di marca temporale. C'è un motivo per cui questo concetto viene spesso affiancato a quello di firma digitale: l'acquisto della marca fornisce al documento una data certa e cristallizzata e un preciso periodo di validità, ad esempio per l'invio di un documento firmato digitalmente prima della scadenza del certificato PEC.