Conservare i documenti digitali: quando è obbligatorio?

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Nuovi obblighi, nuove scadenze, nuovi requisiti: gli ultimi anni hanno rivoluzionato la gestione documentale nelle aziende. E la conservazione a norma dei documenti amministrativi→ rientra proprio in questo contesto di cambiamenti.

Conservare i documenti aziendali è un obbligo sancito dal Codice Civile, ma con l’avvento del digitale molte cose si sono adattate alla nuova dimensione: quando è obbligatorio conservare i documenti in formato elettronico? Per quanto tempo? Quali sono i documenti digitali che vanno conservati per legge?

Vediamolo insieme.

 

Cos’è la conservazione a norma

La conservazione sostitutiva o digitale→ è un processo che deve garantire ai documenti, nel tempo, una serie di requisiti, che li rendono giuridicamente validi:

  • Reperibilità
  • Autenticità
  • Integrità
  • Affidabilità

E ovviamente la leggibilità del documento.

Conservare un documento non significa solamente archiviarlo→, bensì proteggerlo nel tempo: solo così, in caso di contenziosi o controlli fiscali, è possibile dimostrare la veridicità dei dati, anche a distanza di anni.

Per “congelare” questi requisiti, quindi mantenere la validità legale del documento nel tempo, servono due elementi: la firma digitale→ e la marca temporale→.
La loro associazione ai documenti da conservare avviene mediante un processo che vede la generazione di pacchetti dati, i cosiddetti pacchetti di versamento→, archiviazione→ e distribuzione, a loro volta generati rispettivamente dal produttore dei documenti e dal conservatore.

 

Conservazione a norma: normative di riferimento

Nel DPCM del 3 dicembre 2013 venivano riportate sia le regole tecniche che i requisiti essenziali affinché sia garantita autenticità ed integrità dei documenti informatici conservati.
Oggi, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con il D. Lgs 82/2005 impone che la conservazione sia fatta conformemente alle linee guida, presenti nel art. 43 D.Lgs 82/2005 così come modificato dal D.Lgs 217/2017.

Per i documenti fiscali la conservazione a norma veniva regolato dal DMEF, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 17 giugno 2014, dove sono state semplificate alcune incombenze, ed i documenti vanno conservati per 10 anni.

Aggiornamento a gennaio 2020:

Le Nuove Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici→ sostituiscono il DPCM del 13 novembre 2014, contenente “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici” e il DPCM 3 dicembre 2013, contenente le “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”.

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Conservazione Digitale, quali documenti conservare?

Vi sono alcuni documenti che un’azienda è obbligata a conservare:

  • Fatture elettroniche
  • Libro Giornale
  • PEC→

Per altri documenti la conservazione digitale a norma è facoltativa, ma è conveniente perché consente di tutelarsi in caso di controversie legali.

Tra questi documenti, ad esempio, vi sono:

  • DDT
  • Ricevute fiscali e scontrini fiscali
  • Dichiarazioni fiscali
  • Bilanci d’esercizio
  • Pagamenti con i modelli F23 e F24
  • Registri Contabili
  • CUD
  • Offerte e Contratti

Servizi e regole per la Conservazione Digitale a Norma dei documenti aziendali

Premesso che esiste un servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate per la conservazione a norma delle fatture, va ricordato che le fatture elettroniche devono essere conservate sia dal mittente che dal destinatario.

Attenzione però a usare il servizio gratuito, perché l’Agenzia delle Entrate prevede, nell’Accordo di Servizio per la Conservazione delle Fatture Elettroniche, la seguente clausola:

L’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione.

Insomma, in caso di problemi non rispondono.

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La conservazione, prevedendo l’integrità e la leggibilità dei documenti, presuppone che l’archiviazione venga fatta su supporti che garantiscono nel tempo queste caratteristiche, e per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine ultimo per la conservazione è il 30 dicembre dell’anno seguente.

Secondo l’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche, emesse o ricevute, possono essere conservate anche all’estero, purché in un paese dove esista strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Chi può fare la conservazione?

La norma prevede anche che in caso di controlli, i documenti devono essere consultabili presso il luogo di conservazione dichiarato (R.M. n. 81/E del 2015).

Per le PA vige l’obbligo di affidarsi a un conservatore accreditato AgID, requisito non necessario per le aziende private. Queste, però, devono assicurarsi che il conservatore scelto oltre a rispettare tutti gli standard previsti, sia specializzato nella gestione dei dati e delle informazioni; ad esempio, un plus è sicuramente il possesso della certificazione ISO 27001→.

In ogni caso, le aziende sono obbligate a nominare internamente un Responsabile della Conservazione→ e di redigere un Manuale della Conservazione→.

Conservazione delle PEC

Come recitano gli articoli 2214 e 2220 del codice civile, l’imprenditore deve:

conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite disponendone la conservazione per 10 anni.

La PEC, quindi, rientrando nella categoria della corrispondenza deve attenersi alla regola ed essere archiviata e conservata per 10 anni.

Attenzione però, conservare una PEC non significa salvarla sul proprio pc o server→, ma bisogna dotarsi di un sistema di conservazione a norma→.

 

 

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